Bonus bici, lo scontrino potrebbe non bastare

Uno dei bonus più discussi e più chiacchierati presenti nel cosiddetto Decreto del Rilancio è sicuramente quello relativo al Bonus bici e monopattini elettrici.
Questo bonus prevede la possibilità di poter acquistare un mezzo elettrico o anche una semplice bici come un semplice monopattino utilizzando però uno sconto del 60% dal prezzo di listino fino però ad un massimo di 500€.
Il Bonus rimarrà valido fino al 31 dicembre 2020 e, per dirla in poche parole, consentirà a chi possiede i giusti requisiti di poter acquistare un mezzo non a motore (Monopattini, bici ecc) con una detrazione pari al 60% sul totale, con un massimo di 500 euro.

Il Bonus però, appunto, non è per tutti.
Potrà quindi essere richiesto solo dai cittadini maggiorenni residenti in tutti i capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, in tutti i capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti.
Sarà consentito inoltre un unico acquisto a persona.
Inoltre, anche se ne è parlato poco, una delle sezioni più interessanti è che questo Bonus è anche retroattivo.
Quindi in pratica sarà possibile riceverlo subito anche se l’acquisto è stato fatto in una data precedente  a quella del 4 maggio 2020.

In questi primi giorni è sorto però un problema.
Collegandosi al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed accedendo alla pagina dedicata alla richiesta del Bonus Bici, nel momento in cui bisogna inserire un documento giustificativo di spesa, il sito parla solamente di fattura e non di scontrino.
In parole semplici, quello che servirà per richiedere successivamente il rimborso della spesa sarà la famosa ”fattura” e non il canonico scontrino fiscale.
Ricordiamo infatti che la fattura non è rilasciata esclusivamente alle  persone in possesso di una o più Partita IVA , ma può essere emessa anche a favore di  persona fisica senza Partita IVA registrando il Codice Fiscale.

Add Comment